A Rete unificata: no all’ammazza-blog

Grazie a Glory11 aderisco anche io ad un’iniziativa nata e diffusa sulla rete e per la rete, ma non solo. Come si può leggere su Valigia Blu,”l’idea è nata su twitter, parlando con Claudia Vago (@Tigella) e Salvatore Mammone (@mammonss): invitare i blogger, chi frequenta e “abita” la rete a condividere, postare (anche su facebook e su twitter), diffondere lo stesso post come segnale di protesta contro il comma 29, cosiddetto ammazza-blog”.

Su No bavaglio chi vuole può inviare la propria adesione.

E questo è il testo da diffondere:

Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?

Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.

Cosa è la rettifica? 

La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.

Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione? 

La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 

La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 

E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?

La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?

Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.

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L’affaire Grattachecca

E nei quiz di ‘Professioni sanitarie’ spunta la grattachecca di Sora Maria – Repubblica.it.

Ebbene si: conoscere gli ingredienti della grattachecca di Sora Maria, è giusto che lo sappiate, è cultura generale.

Anzi, meglio, secondo il mio magnifico rettore trattasi di ragionamento logico deduttivo. E chi non lo sa è un coglione.

 

Per i non romani: la grattacchecca altro non è che la granita. Me n’è venuta una gran voglia, fra l’altro.

La ricerca della felicità

Durante la notte di Natale del 1914, scrive Rifkin, all’inizio della prima guerra mondiale, nelle Fiandre un gruppo di tedeschi in trincea intona il canto Stille Nacht al quale gli inglesi rispondono con Christmas Carol. Piano piano i soldati escono fuori per scambiarsi strette di mano e sigarette. Non si sparano, si comportano come un gruppo di amici per tutta la notte. Un miracolo, durante un conflitto in cui sono morte circa otto milioni e mezzo di persone. Quell’episodio è stato il frutto momentaneo, disperato, della naturale ricerca della felicità, la quale anima l’uomo anche nelle condizioni più drammatiche.

Un bell’articolo su libertiamo.it a proposito, ebbene sì, di pistole ad acqua.

(Tra l’altro tutta la faccenda mi ricorda un film di Muccino veramente bello.)